STATUTO DELL ‘ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA “CIRCOLO LUCCA JAZZ”
Art.1) – E’ costituita una associazione di promozione sociale denominata “Circolo Lucca Jazz “, con sede in Lucca, via Sardi n.117.
Art. 2) – L’associazione non ha scopo di lucro ed ha durata a tempo indeterminato. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art 3) L’associazione è basata su principi di democrazia ed uguaglianza. Ha finalità culturali, a carattere musicale ed artistico, con specifico scopo della valorizzazione dell’artigianato musicale e del recupero e restauro degli strumenti musicali antichi e moderni, della diffusione e dell’educazione alla musica moderna e jazz, con riferimento alla realtà contemporanea nazionale ed internazionale di tale arte, rivolta alla formazione musicale giovanile, in collegamento con le scuole, compresa la realizzazione di manifestazioni, eventi e rappresentazioni musicali e similari.
Art.4) Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, senza distinzioni di sesso, razza, religione, condividono le finalità del presente Statuto.
Art. 5) La qualifica di socio si ottiene col versamento della quota sociale e su compilazione di domanda scritta indirizzata al Comitato di gestione, a cui compete la relativa accettazione. In caso di mancata accettazione l’interessato potrà fare ricorso scritto entro 30 giorni all’Assemblea dei soci, che deciderà in modo definitivo nella sua prima convocazione. Il Comitato può ascrivere come Socio onorario personalità del mondo della cultura e dello spettacolo o chiunque si distingua per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 , unitamente ad alte personalità istituzionali, sociali e politiche. Il socio diviene Socio sostenitore quanto contribuisce con almeno il doppio della quota sociale. Gli associati hanno diritto a ricevere la tessera sociale e di usufruire di tutte le strutture, i servizi e le attività dell’associazione. Hanno diritto di voto nelle assemblee e diritto di essere eletti negli organi dell’associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione fissata dal Comitato di gestione, all’osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie eventualmente decise dal Comitato di gestione o dall’Assemblea dei soci.
Art.6) Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono stabilite in:
- Ammonizione
- Sospensione
- Espulsione
Le sanzioni disciplinari possono essere assunte quando i soci non ottemperano alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali, quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale, quando in qualunque modo arrecano danni morali o materiali all’associazione. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dal comitato di controllo di cui all’articolo 11. Avverso le sanzioni inflitte il socio può ricorrere all’assemblea dei soci con le modalità di cui all’articolo 5.
Art 7) Organi dell’Associazione sono :
- a) Assemblea dei soci;
- b) Comitato di gestione;
- c) Presidente
Art 8) L’assemblea costituita dall’insieme dei soci, compresi quelli onorari ed i sostenitori, deve essere convocata dal Comitato di Gestione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. La convocazione deve avvenire in forma scritta e deve indicare luogo e data di riunione nonché gli argomenti all’ordine del giorno. La comunicazione della convocazione può essere affissa nei locali della sede. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando si ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.
Le deliberazioni dell’assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno 1/2 degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei presenti.
Le delibere di scioglimento dell’associazione, per essere valide, debbono essere assunte con la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.
Le delibere di revoca del Presidente e del Comitato di gestione, per essere valide, debbono essere assunte con la maggioranza degli associati aventi diritto al voto.
Hanno diritto di intervento e voto tutti i soci con almeno 6 mesi di anzianità di iscrizione.
Ogni associato ha diritto a un voto, in regola con le quote sociali. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad un altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.
Art.9) L’assemblea ha le seguenti funzioni:
- Approva il bilancio consuntivo;
- Elegge il Comitato di Gestione e il Comitato di Controllo
- Delibera circa i ricorsi presentati dai soci;
- Modifica il presente statuto;
- Approva i regolamenti;
- Delibera sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- Delibera sullo scioglimento e la liquidazione dell’associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio
- Revoca il Presidente e il Comitato di Gestione
Art. 10) Il Comitato di gestione rappresenta l’organo esecutivo dell’Ente e dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea. Il Comitato predetto rimane in carica per 5 anni.
I membri del Comitato sono stabiliti in N.° 5 membri eletti dall’assemblea e la prima volta nell’atto costitutivo.
Art. 11) Per il perseguimento delle finalità istituzionali, il Comitato di gestione può affidare a persone o ad organi esterni all’associazione, specifici compiti di ordine organizzativo e sostanziale.
Nel primo quinquennio il Comitato di gestione dovrà nominare un Comitato di controllo composto da tre persone col compito di disporre le sanzioni di cui all’articolo 6. In caso di dimissioni o decadenza del comitato di gestione in carica tutte le funzioni deliberative ed esecutive saranno temporaneamente assunte dal predetto Comitato di Controllo.
Art. 12) Al Presidente compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio. Dura in carica per anni 5, ed è eletto dal Comitato di gestione nel suo seno e per la prima volta nell’atto costitutivo. Presiede l’assemblea sociale. Convoca e presiede il Comitato di gestione.
Art. 13) Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da eredità, donazioni e legati;
- dai mobili e gli arredi, in qualsiasi modo pervenuti all’Associazione;
- dai contributi dell’Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di varia natura, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.
Art.14) Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Si compone del rendiconto economico e dello Stato patrimoniale.
Deve essere depositato presso la sede a disposizione di tutti i soci che vogliano consultarlo.
Art.15) In caso di scioglimento dell’associazione l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati. Il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto a fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.
Art 16) Per quanto non specificato in questo statuto si rimanda alle norme del CC e alla normativa statale e regionale in materia associativa.
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